Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 maggio – 20 giugno 2017, n. 15202

Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Fatti di causa e ragioni della decisione

La Corte d’Appello di Torino, riformando la pronuncia di primo grado ha pronunciato l’adozione della minore Ce. So. Gh. da parte di Si. St. ex art. 44 lettera d), L. n. 184 del 1983.
La richiedente aveva dichiarato di essere convivente con Mi. Be. Gh., madre biologica della minore, dal 2007 avendo stabilito con lei una relazione sentimentale stabile strutturata come famiglia di fatto e di aver agito come genitore della minore fin dalla nascita, così da creare e consolidare un ambiente familiare sereno e stabile attorno alla stessa.
A sostegno della pronuncia la Corte d’Appello ha affermato: in ordine ai requisiti generali previsti dall’art. 44 lettera d) che la condizione della “constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo” non richiede che il minore versi in una situazione di abbandono o semi abbandono ostandovi l’incipit dell’art. 44 che ritiene applicabile la norma anche quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 7, comma 1. L’interpretazione secondo la quale è sufficiente l’impossibilità giuridica dell’affidamento preadottivo, ha un ancoraggio forte nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 383 del 1999 che ha ritenuto applicabile l’art. 44 lettera d) anche in un’ipotesi di assenza di una situazione di abbandono, allorché già esista un nucleo con vincoli di parentela pronto ad accogliere il minore.
La giurisprudenza della Corte EDU e quella costituzionale impongono di assicurare copertura giuridica alle relazioni già in essere nell’esclusivo interesse del minore, in quanto il diritto alla vita familiare si esplica anche nelle situazioni di fatto generate da legami affettivi ed indipendentemente dall’orientamento sessuale dei componenti l’unione.
In concreto dalla documentazione e dall’istruzione probatoria svolta è emersa l’esistenza di un nucleo familiare di fatto che vede la minore accudita in modo esemplare dalla madre biologica e dall’adottante, alla quale la minore riconosce ruolo genitoriale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello affidato ai seguenti motivi: la constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo richiede l’accertamento di fatto di una condizione quanto meno di semiabbandono. Questa condizione è il minimo comune denominatore dell’accesso ad ogni misura adottiva.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1999 partiva da una fattispecie del tutto diversa e non ha escluso la natura eccezionale e residuale della tipologia di adozione prevista dall’art. 44 lettera d). La necessità di un accertamento rigoroso della situazione di abbandono è stata riconosciuta anche da recenti arresti della Corte di cassazione cui la sentenza n. 12692 del 2016 non si è attenuta.
Non esiste un diritto di adottare. Il riconoscimento di tale diritto orienterebbe verso una prospettiva adultocentrica che più volte viene rinnegata dagli interpreti.
La domanda proposta, fondata sul riconoscimento della genitorialità sociale, sarebbe astrattamente sussumibile sotto la lettera b) dell’art. 44, pur in mancanza della condizione di coniugio.
Tuttavia con un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della lettera b) si potrebbe pervenire ad un riconoscimento dell’adozione del minore in capo al convivente quando la relazione ed il nucleo familiare formatosi presentino caratteristiche di omogeneità con quello posto a base dell’unione coniugale.
Deve osservarsi che alla fattispecie non si applica la nuova legge sulle unioni civili che è entrata in vigore il 5/6/2016 e che è priva di una norma transitoria.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. per non essere stata disposta la nomina di un curatore speciale.
Il ricorso non risulta notificato a Si. St.. Ne consegue la sua inammissibilità. Non si deve statuire sulle spese processuali del presente giudizio, in mancanza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.