Con la Cass. civ. I sez., sentenza 31 gennaio 2017, n. 2487 la Suprema Corte concede il sigillo della res judicata a una sentenza che aveva ordinato la trascrizione nei registri dello stato civile di un comune irpino di un matrimonio francese fra due donne di quello Stato, con una anche cittadina italiana.
Si tratta, quindi, di una significativa eccezione, pur motivata, al principio formulato precedentemente in termini generali che nessun matrimonio di tal fatta poteva trovare riconoscimento e produrre effetti in Italia. La decisione di Napoli acquisisce così l’autorità della cosa giudicata, cioè di come l’ordinamento giuridico italiano deve considerare – e rispettare – quel matrimonio.
La pronuncia è di sole cinque pagine e non entra nel merito, accogliendo l’eccezione di improcedibilità della difesa, la quale ha trascinato con sé anche l’inefficacia per tardività del ricorso incidentale.
Si tratta di una decisione compendiosa e asciutta su uno dei temi più delicati degli ultimi anni. Alcuni elementi suggeriscono una riflessione su quanto di denso possa esserci dietro quelle cinque pagine che riassumo un esito apparentemente così lineare e certo.
Il ricorso viene iscritto in data 10/11/2015. Non viene trattenuto in VI sezione, ma passa ben presto alla I.
La causa è chiamata all’udienza del 15 luglio, insieme ad altre quindici. Di tutte le sedici decisioni prese quella mattina, questa è l’ultima a essere depositata, a oltre due mesi di distanza dalle altre.
Appare anche interessante rilevare che il vizio di improcedibilità utilizzato dalla Corte per non entrare nel merito era stato sollevato in altre sei causa, senza che per nessuna di queste il medesimo collegio l’avesse anche solo considerata. L’Avvocatura dello Stato, peraltro, aveva depositato proprio le PEC mancanti della notifica.
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Cass. civ. Sez. I, Sent., 21/11/2016, n. 23633
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09/11/2016, n. 22838
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine l’accoglimento del ricorso.
Accoglie il ricorso
Cass. civ. Sez. I, Sent., 19/10/2016, n. 21193
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine rigetto del ricorso.
Rigetta il ricorso.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 13/10/2016, n. 20687
Viste le richieste del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso; in subordine del ricorso.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04/10/2016, n. 19811
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04/10/2016, n. 19810
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine cessazione della materia del contendere.
Dichiara cessata la materia del contendere
Cass. civ. Sez. I, Sent., 30/09/2016, n. 19606
Cass. civ. Sez. I, Sent., 30/09/2016, n. 19605
Cass. civ. Sez. I, Sent., 26/09/2016, n. 18846
Cass. civ. Sez. I, Sent., 22/09/2016, n. 18563
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine l’accoglimento del ricorso.
Nulla dice, ricorso accolto
Cass. civ. Sez. I, Sent., 22/09/2016, n. 18562
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine rigetto del ricorso.
Nulla dice, ricorso dichiarato inammissibile
Cass. civ. Sez. I, Sent., 14/09/2016, n. 18093
Cass. civ. Sez. I, Sent., 14/09/2016, n. 18092
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04/08/2016, n. 16335